Quali sono le scadenze da rispettare per accedere al Superammortamento 2026?

Con la Legge di Bilancio 2026 il superammortamento torna a essere uno degli strumenti fiscali principali per incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi. Per poter beneficiare dell’agevolazione, tuttavia, è indispensabile rispettare scadenze temporali precise, che riguardano il periodo di effettuazione dell’investimento e, nei casi in cui si utilizza il termine lungo, anche l’ordine accettato dal fornitore e il versamento di un acconto minimo.
In questo articolo analizziamo entro quando devono essere rispettati i termini previsti dalla normativa per accedere correttamente al superammortamento, perché il mancato rispetto anche di una sola scadenza comporta la perdita del beneficio fiscale.
Quali sono le scadenze per accedere al superammortamento 2026?
Gli investimenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2026.
Se entro la stessa data l’ordine è accettato e viene versato un acconto minimo del 20%, la consegna può slittare fino al 30 giugno 2027.
Per i beni 4.0, la maggiorazione si consolida solo con l’interconnessione certificata.
Tutte le scadenze da rispettare: calendario operativo
| Informazione | Perimetro temporale | Descrizione |
|---|---|---|
| Finestra ordinaria di investimento | 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 | Il superammortamento si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati in questo arco temporale. Entro il 31 dicembre 2026 il bene deve quindi risultare fiscalmente acquistato, salvo il ricorso al termine lungo. |
| Termine per “prenotare” l’agevolazione | 31 dicembre 2026 | Se la consegna slitta al 2027, il superammortamento resta valido solo se entro il 31 dicembre 2026 l’ordine è stato accettato e è stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo. In questo modo l’agevolazione 2026 rimane garantita anche con consegna successiva. |
| Termine lungo per la consegna | 30 giugno 2027 | In presenza di ordine accettato e acconto del 20% entro il 31 dicembre 2026, l’investimento può essere effettuato (consegnato o collaudato) fino al 30 giugno 2027 mantenendo le aliquote del superammortamento 2026. Oltre questa data il beneficio decade. |
Attenzione: Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto ministeriale definirà le procedure di accesso e i termini di trasmissione delle comunicazioni e certificazioni (es. invii al GSE). Questi adempimenti non modificano le scadenze di investimento, ma sono indispensabili per non incorrere in decadenze successive.
Cosa succede se non si rispettano le scadenze del superammortamento
Il superammortamento 2026 è costruito su termini perentori: il mancato rispetto anche di una sola scadenza comporta la perdita del diritto all’agevolazione per l’investimento interessato. Se il bene viene consegnato nel 2027 senza che entro il 31 dicembre 2026 siano stati versati l’acconto minimo del 20% e ottenuta l’accettazione dell’ordine, l’impresa decade integralmente dal superammortamento alle condizioni del 2026.
Non è prevista alcuna forma di recupero retroattivo o di sanatoria per chi sfora i termini: la normativa stabilisce che gli investimenti devono essere effettuati a partire dal 1° gennaio 2026 e non riconosce il beneficio per operazioni fuori finestra, né consente di “rientrare” a posteriori con integrazioni o pagamenti tardivi.
Per i beni e sistemi 4.0, il rischio non si esaurisce con la data di consegna. Anche se l’investimento è stato effettuato correttamente entro il 31 dicembre 2026 (o entro il 30 giugno 2027 con prenotazione), la maggiorazione piena si consolida solo con l’interconnessione certificata. Un ritardo o un errore nella certificazione dell’integrazione del bene nel sistema aziendale può portare, in sede di controllo, alla revoca totale o parziale del beneficio già fruito. Per i sistemi più complessi contano quindi anche i tempi di collaudo e messa in funzione.
Quanto alle proroghe, la legge è esplicita: non sono previste estensioni oltre il 30 giugno 2027. L’unica deroga ammessa è il termine lungo già incorporato nella norma, subordinato all’ordine accettato e all’acconto del 20% entro il 31 dicembre 2026. I futuri decreti ministeriali potranno disciplinare solo le procedure e i termini delle comunicazioni, ma non sposteranno le scadenze di investimento.
Potrebbe interessarvi anche: Tecnologie per la logistica che rientrano nel superammortamento
Superammortamento e impianti di magazzino automatizzati
I magazzini automatici e i sistemi di intralogistica 4.0 rientrano tra i beni agevolabili perché sono considerati sistemi controllati da software, integrati e interconnessi. Tuttavia, a differenza di un singolo macchinario “plug-and-play”, un impianto di questo tipo è un progetto complesso, composto da hardware, software e integrazioni che richiedono mesi di lavoro prima di arrivare all’entrata in funzione e alla certificazione tecnica richiesta dalla normativa.
Nel caso di soluzioni come AutoStore integrate da partner come Element Logic, le fasi tipiche seguono una sequenza ben definita:
- progettazione e ingegnerizzazione del sistema, in cui si definiscono layout, flussi, software e integrazioni con ERP e WMS;
- produzione e approvvigionamento delle componenti, che include robot, griglie, controller e software;
- installazione fisica e collaudo del magazzino automatico;
- interconnessione al sistema informativo aziendale, requisito indispensabile per accedere alle aliquote maggiorate del superammortamento 4.0.
Proprio perché si tratta di sistemi integrati, la normativa chiarisce che l’investimento si considera effettuato, ai fini delle scadenze, solo quando l’impianto è ultimato o tecnicamente accettato. Questo significa che eventuali ritardi nella progettazione, nella fornitura delle componenti o nel collaudo possono spostare in avanti la data fiscale di effettuazione, facendo uscire l’investimento dalla finestra del 2026 o dalla coda del 30 giugno 2027.
Per questo, anticipare l’ordine è spesso una condizione imprescindibile nei progetti di automazione di magazzino. Il rispetto dell’ordine accettato e dell’acconto del 20% entro il 31 dicembre 2026 consente di “prenotare” il superammortamento e di completare l’installazione nella prima metà del 2027 senza perdere l’agevolazione. Senza questa prenotazione, qualsiasi slittamento dei tempi tecnici comporta la decadenza del beneficio.
Il rischio, quindi, non è teorico ma operativo: nei sistemi di magazzino automatizzati il vero collo di bottiglia non è solo la firma del contratto, ma la capacità di arrivare in tempo a consegna, collaudo e interconnessione certificata. In assenza di una pianificazione anticipata, anche un progetto tecnologicamente idoneo può sforare le scadenze fiscali e perdere una maggiorazione che, per investimenti di questo tipo, vale spesso milioni di euro.
Altre domande frequenti sulle scadenze del superammortamento
Ai fini fiscali, l’investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del bene, cioè nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e della proprietà. Per impianti complessi in appalto (come sistemi di automazione e magazzini integrati), rileva invece la data di ultimazione della prestazione o l’accettazione tecnica del sistema. L’entrata in funzione non sposta la data di effettuazione, ma determina l’inizio della fruizione delle quote di ammortamento.
L’acconto minimo del 20% del costo di acquisizione deve essere versato entro il 31 dicembre 2026 e nello stesso termine l’ordine deve risultare accettato dal fornitore. Solo così è possibile estendere la consegna del bene fino al 30 giugno 2027 mantenendo le aliquote del 2026.
Sì, ma solo se entro il 31 dicembre 2026 sono stati rispettati ordine accettato e acconto del 20%. In questo caso l’investimento può essere effettuato (consegna o collaudo) fino al 30 giugno 2027. Senza questi requisiti, la consegna nel 2027 fa perdere il superammortamento 2026.
Per i beni e sistemi 4.0 (come magazzini automatici, robot e software) l’interconnessione è obbligatoria per accedere alle aliquote maggiorate. Senza interconnessione certificata il bene non può beneficiare della maggiorazione del 180% o superiore, anche se è stato consegnato nei termini.
L’entrata in funzione non sposta la data di effettuazione dell’investimento, ma determina quando iniziano le quote di ammortamento. Tuttavia, per i sistemi 4.0, se il ritardo riguarda collaudo e interconnessione, il beneficio può non consolidarsi e può essere revocato in sede di controllo.
No: si applicano le stesse date (31 dicembre 2026 o 30 giugno 2027 con prenotazione). La differenza è che, per impianti complessi, rileva la data di ultimazione o accettazione tecnica del sistema, non solo la consegna fisica delle singole componenti.
No. La legge non prevede proroghe automatiche oltre il termine lungo del 30 giugno 2027. I futuri decreti attuativi disciplineranno solo le procedure e le comunicazioni, ma non possono spostare le scadenze di investimento.